Art. 18.
(Norme transitorie relative all'attestato di micologo).

      1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686, hanno titolo alla prosecuzione della attività svolta come micologo pubblico o privato.

 

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